Art. 99

In vigore dal 1 gen 1948
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-99

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Art. 99 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo