Art. 61

In vigore dal 1 gen 1948
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo