Art. 56
In vigore dal 5 nov 2020
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
((quattrocento))
,
((otto))
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
((trecentonovantadue))
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (3)
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Note all'articolo
- La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art. 5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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