Art. 60

In vigore dal 27 feb 1963
((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra)) . 3

Note all'articolo

  • La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art. 5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-60

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Art. 60 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo