Art. 59

In vigore dal 5 nov 2020
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. ((Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque)) .
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-59

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Art. 59 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo