Art. 63

In vigore dal 1 gen 1948
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-63

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Art. 63 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo