Art. 66

In vigore dal 1 gen 1948
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-66

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Art. 66 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo