Art. 71
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-71
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L'articolo individua i soggetti che possono presentare una proposta di legge. Tra questi rientrano il Governo, i singoli parlamentari e gli altri organi o enti autorizzati da leggi costituzionali. Inoltre, riconosce direttamente al popolo la possibilità di proporre leggi. Per farlo, i cittadini devono raccogliere la firma di almeno cinquantamila elettori su un testo già suddiviso in articoli.
La norma stabilisce chi ha il potere di avviare il procedimento per la creazione di nuove leggi, garantendo la partecipazione sia delle istituzioni sia dei cittadini.
Si applica al Governo, ai membri delle Camere, agli organi ed enti individuati da legge costituzionale e a tutti i cittadini elettori.
Un gruppo di cittadini intende proporre una nuova disciplina su un tema di interesse pubblico. I promotori redigono il testo normativo suddiviso in singoli articoli e raccolgono le firme autenticate di almeno cinquantamila elettori per presentarlo formalmente. In questo modo attivano l'iniziativa legislativa popolare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.