Art. 71

In vigore dal 1 gen 1948
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-71

In sintesi

L'articolo individua i soggetti che possono presentare una proposta di legge. Tra questi rientrano il Governo, i singoli parlamentari e gli altri organi o enti autorizzati da leggi costituzionali. Inoltre, riconosce direttamente al popolo la possibilità di proporre leggi. Per farlo, i cittadini devono raccogliere la firma di almeno cinquantamila elettori su un testo già suddiviso in articoli.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce chi ha il potere di avviare il procedimento per la creazione di nuove leggi, garantendo la partecipazione sia delle istituzioni sia dei cittadini.

A chi si applica

Si applica al Governo, ai membri delle Camere, agli organi ed enti individuati da legge costituzionale e a tutti i cittadini elettori.

Esempio pratico

Un gruppo di cittadini intende proporre una nuova disciplina su un tema di interesse pubblico. I promotori redigono il testo normativo suddiviso in singoli articoli e raccolgono le firme autenticate di almeno cinquantamila elettori per presentarlo formalmente. In questo modo attivano l'iniziativa legislativa popolare.

Domande frequenti

Chi può presentare una proposta di legge?Possono farlo il Governo, ciascun membro delle Camere, gli organi ed enti a cui è conferito da legge costituzionale e il popolo.
Quanti elettori servono per una proposta di legge popolare?È necessaria la proposta di almeno cinquantamila elettori.
Come deve essere redatta la proposta di legge presentata dal popolo?Deve consistere in un progetto redatto e articolato in singoli articoli.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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