Art. 70

In vigore dal 1 gen 1948
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo