Art. 62

In vigore dal 1 gen 1948
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-62

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Art. 62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo