Art. 55

In vigore dal 1 gen 1948
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-55

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Art. 55 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo