Art. 50

In vigore dal 1 gen 1948
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-50

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Art. 50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo