Art. 49

In vigore dal 1 gen 1948
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo