Art. 46

In vigore dal 1 gen 1948
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo