Art. 41
In vigore dal 9 mar 2022
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
((alla salute, all'ambiente,))
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
((e ambientali))
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