Art. 47

In vigore dal 1 gen 1948
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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Art. 47 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo