Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo II

Art. 742

Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall' comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-742

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