Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo II

Art. 745

Richiesta di misure cautelari all'estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare. 2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro. 2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-745

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