Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo I

Art. 740

Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

In vigore dal 24 ott 1989
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-740

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