Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo I

Art. 738

Esecuzione conseguente al riconoscimento

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione. 2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-738

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