Parte SECONDA›Libro XI›Titolo IV›Capo I
Art. 739
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-739