Parte SECONDA›Libro XI›Titolo IV›Capo I
Art. 741
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
In vigore dal 24 ott 1989
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall' possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-741