Parte SECONDA›Libro XI›Titolo IV›Capo II
Art. 746
Effetti sull'esecuzione nello Stato
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-746