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Art. 54 ter
Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata .
In vigore dal 10 ott 2023
(Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata).
1. Quando il contrasto previsto dagli riguarda taluno dei reati indicati negli , commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.
Note all'articolo
- Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-54-ter