Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo III

Art. 512 bis

Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero .

In vigore dal 2 gen 2000
(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-512-bis

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