Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 512 bis
Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero .
In vigore dal 2 gen 2000
(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-512-bis