Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 511 bis
Lettura di verbali di prove di altri procedimenti .
In vigore dal 8 ago 1992
(Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'. Si applica il comma 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-511-bis