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Art. 266 bis
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche .
In vigore dal 14 gen 1994
(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell', nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-266-bis