Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo IV

Art. 266 bis

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche .

In vigore dal 14 gen 1994
(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell', nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-266-bis

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