Parte PRIMA›Libro IV›Titolo I›Capo II
Art. 286 bis
Divieto di custodia cautelare .
In vigore dal 3 ago 1999
(Divieto di custodia cautelare).
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 231.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all', comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'.
Note all'articolo
- ------------------ La L. 12 luglio 1999, n. 231, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-286-bis