Parte PRIMA›Libro I›Titolo I›Capo IV
Art. 26
Prove acquisite dal giudice incompetente
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli .
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-26