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Art. 22
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-22