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Art. 27
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-27