Parte PRIMALibro ITitolo ICapo V

Art. 29

Cessazione del conflitto

In vigore dal 24 ott 1989
1. I conflitti previsti dall' cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-29

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