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Art. 24
Decisioni del giudice di appello sulla competenza
In vigore dal 21 mar 1996
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell' comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell' e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo".
- La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-24