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Art. 19
Provvedimenti sulla riunione e separazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-19