Parte PRIMALibro ITitolo ICapo V

Art. 31

Comunicazione al giudice in conflitto

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall' ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-31

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