Parte PRIMALibro ITitolo ICapo VII

Art. 35

Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-35

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