Parte PRIMA›Libro I›Titolo I›Capo VII
Art. 35
45 / 905Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-35