Art. 26 · Prove acquisite dal giudice incompetente
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IV

Art. 26

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Prove acquisite dal giudice incompetente

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-26