CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 652
Conciliazione.
In vigore dal 10 giu 1942
Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-652