Art. 652 · Conciliazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 652

821 / 1056

Conciliazione.

In vigore dal 10 giu 1942
Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-652