CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 656
Impugnazioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell', può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell' e con opposizione di terzo nei casi previsti nell' secondo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-656