CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 660
Forma dell'intimazione.
In vigore dal 26 nov 2024
Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell' e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell', in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell', terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell' e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando... l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
L'atto di licenza o sfratto deve essere notificato personalmente al destinatario e non presso un domicilio eletto, potendo il locatore indicare una PEC o un domicilio digitale. L'atto deve invitare il convenuto all'udienza avvertendolo che, se non compare o non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto, informandolo anche della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Devono trascorrere almeno venti giorni liberi tra la notifica e l'udienza, termine che il giudice può dimezzare in casi urgenti su richiesta dell'intimante. Le parti possono costituirsi depositando gli atti o presentandoli direttamente in udienza, dove per l'intimato è sufficiente la comparizione personale per opporsi; se la notifica non avviene a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata di avviso.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina le modalità formali di notificazione e il contenuto dell'atto di intimazione per licenza o sfratto, garantendo che l'intimato sia effettivamente informato del procedimento e delle conseguenze della mancata comparizione.
A chi si applica
Si applica ai locatori (intimanti) che avviano un procedimento di licenza o sfratto, ai conduttori/inquilini intimati e agli ufficiali giudiziari incaricati della notifica.
Esempio pratico
Un proprietario intima lo sfratto all'inquilino notificandogli l'atto con l'avviso che, in caso di mancata opposizione o presenza in udienza, lo sfratto verrà convalidato dal giudice. L'atto viene notificato a mani di un familiare convivente, pertanto l'ufficiale giudiziario spedisce anche una lettera raccomandata all'inquilino per avvisarlo dell'avvenuta notificazione. Tra la ricezione dell'atto e l'udienza fissata intercorrono almeno venti giorni liberi, consentendo all'inquilino di presentarsi personalmente davanti al giudice per opporsi.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di notificare l'intimazione secondo le forme di legge (esclusa la notificazione al domicilio eletto), di inserire nell'atto gli avvertimenti relativi alla convalida e al patrocinio a spese dello Stato, di rispettare il termine a comparire di almeno venti giorni liberi e, per l'ufficiale giudiziario, di spedire la raccomandata informativa se la notifica non è avvenuta a mani proprie; in caso di mancata comparizione o opposizione dell'intimato, la conseguenza è la convalida della licenza o dello sfratto.
Cosa è cambiato
La norma è stata modificata dal Decreto Legge n. 432/1995 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995), che ha introdotto ulteriori commi all'articolo 660. Successivamente, il Decreto Legislativo n. 51/1998 ha modificato il quarto comma dell'articolo, disposizione a sua volta incisa dalle modifiche apportate dalla Legge n. 188/1998.
Domande frequenti
Cosa succede se l'intimato non compare all'udienza o non si oppone?Se l'intimato non compare oppure compare ma non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.
Quanto tempo deve passare tra la notificazione dell'atto e il giorno dell'udienza?Tra la notificazione e l'udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni, riducibili fino alla metà dal giudice con decreto motivato nei casi di pronta spedizione.
Cosa deve fare l'ufficiale giudiziario se non consegna l'atto direttamente all'intimato?Se la notificazione non è eseguita a mani proprie dell'intimato, l'ufficiale giudiziario deve inviargli un avviso dell'avvenuta notifica tramite lettera raccomandata e allegare la ricevuta all'originale.