CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 665

Opposizione, provvedimenti del giudice.

In vigore dal 10 giu 1942
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-665

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