CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 662

Mancata comparizione del locatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-662

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