CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 662
831 / 1056Mancata comparizione del locatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-662