CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 666

Contestazione sull'ammontare dei canoni.

In vigore dal 21 apr 1942
Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell', pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-666

In sintesi

Quando viene avviato uno sfratto per morosità e l'inquilino contesta la somma richiesta sostenendo di dovere un importo inferiore, il giudice può intervenire con un'ordinanza. Con questo provvedimento, ordina all'inquilino di pagare la somma su cui non c'è contestazione, fissando un termine massimo di venti giorni. Se l'inquilino non paga quanto stabilito entro la scadenza, il giudice convalida lo sfratto. Inoltre, nei casi previsti, il giudice emette un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni dovuti.

Perché esiste questa norma

La norma serve a gestire la procedura di sfratto quando l'inquilino non nega del tutto il debito, ma ne contesta solo l'importo. In questo modo si assicura il pagamento immediato della parte di canone non contestata, evitando che la discussione sull'ammontare blocchi l'intera procedura.

A chi si applica

Si applica al proprietario (locatore) che ha intimato lo sfratto per morosità e all'inquilino (conduttore o convenuto) che contesta l'importo dei canoni pretesi.

Esempio pratico

Un proprietario intima lo sfratto a un inquilino chiedendo 3.000 euro di canoni arretrati. L'inquilino si presenta davanti al giudice affermando di doverne in realtà solo 1.000, poiché gli altri 2.000 erano già stati versati. Il giudice ordina quindi all'inquilino di pagare subito i 1.000 euro non contestati entro 20 giorni: se non lo fa, lo sfratto viene convalidato.

Adempimenti e conseguenze

L'inquilino deve pagare la somma non controversa entro il termine fissato dal giudice (massimo venti giorni); in caso di mancato pagamento, il giudice convalida lo sfratto ed emette decreto ingiuntivo per i canoni.

Domande frequenti

Cosa succede se l'inquilino contesta la somma richiesta durante uno sfratto per morosità?Il giudice può ordinare all'inquilino, tramite ordinanza, di pagare la somma che non è oggetto di contestazione entro un termine massimo di venti giorni.
Quali sono le conseguenze se l'inquilino non paga la somma non controversa ordinata dal giudice?Se l'inquilino non rispetta l'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto ed emette un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Entro quanti giorni l'inquilino deve pagare la somma non contestata?Il giudice concede al convenuto un termine che non può essere superiore a venti giorni per provvedere al pagamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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