Art. 666
Contestazione sull'ammontare dei canoni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-666
Contestazione sull'ammontare dei canoni.
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Quando viene avviato uno sfratto per morosità e l'inquilino contesta la somma richiesta sostenendo di dovere un importo inferiore, il giudice può intervenire con un'ordinanza. Con questo provvedimento, ordina all'inquilino di pagare la somma su cui non c'è contestazione, fissando un termine massimo di venti giorni. Se l'inquilino non paga quanto stabilito entro la scadenza, il giudice convalida lo sfratto. Inoltre, nei casi previsti, il giudice emette un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni dovuti.
La norma serve a gestire la procedura di sfratto quando l'inquilino non nega del tutto il debito, ma ne contesta solo l'importo. In questo modo si assicura il pagamento immediato della parte di canone non contestata, evitando che la discussione sull'ammontare blocchi l'intera procedura.
Si applica al proprietario (locatore) che ha intimato lo sfratto per morosità e all'inquilino (conduttore o convenuto) che contesta l'importo dei canoni pretesi.
Un proprietario intima lo sfratto a un inquilino chiedendo 3.000 euro di canoni arretrati. L'inquilino si presenta davanti al giudice affermando di doverne in realtà solo 1.000, poiché gli altri 2.000 erano già stati versati. Il giudice ordina quindi all'inquilino di pagare subito i 1.000 euro non contestati entro 20 giorni: se non lo fa, lo sfratto viene convalidato.
L'inquilino deve pagare la somma non controversa entro il termine fissato dal giudice (massimo venti giorni); in caso di mancato pagamento, il giudice convalida lo sfratto ed emette decreto ingiuntivo per i canoni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.