CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 671
Sequestro conservativo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-671