CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 676
Custodia nel caso di sequestro giudiziario.
In vigore dal 21 apr 1942
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-676