CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 675
Termine d'efficacia del provvedimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-675