CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 675

Termine d'efficacia del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-675

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