CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 675
857 / 1056Termine d'efficacia del provvedimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-675