Art. 675 · Termine d'efficacia del provvedimento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 675

857 / 1056

Termine d'efficacia del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-675